diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12905 del 13/07/2004 (Rv. 574489 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado riformata in Appello - Sussistenza - Fondamento - Proponibilità della domanda in appello di riforma - Natura di rito o di merito della decisione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574489-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

La domanda di restituzione, a seguito di riforma in appello, delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado in considerazione della natura soltanto provvisoria della esecuzione, può essere proposta nella stessa fase di gravame senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., dovendosi applicare per analogia il medesimo principio che, per ragioni di economia processuale, consente di proporre la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata anche in appello (art. 96 comma secondo cod.proc. civ.) e la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente alla sentenza di Cassazione anche al giudice di rinvio (389 cod. proc. civ.). A tal fine non rileva se la riforma della sentenza sia avvenuta per ragioni di rito o di merito, atteso che il potere del giudice di condannare la parte alle restituzioni deriva, in applicazione delle norme sopra richiamate, da motivi di economia processuale e trova fondamento nell'accoglimento dell'appello e non nella natura della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)