Sez. L, Sentenza n. 8660 del 24/11/1987 (Rv. 456119 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - PRESTAZIONE PREVIDENZIALE INDEBITA - IRRIPETIBILITÀ PREVISTA PER LE SOMME RICEVUTE IN BUONA FEDE DAI PUBBLICI IMPIEGATI - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - PRESTAZIONE PREVIDENZIALE INDEBITA - IRRIPETIBILITÀ PREVISTA PER LE SOMME RICEVUTE IN BUONA FEDE DAI PUBBLICI IMPIEGATI - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
La normativa, enucleata dalle leggi sulla contabilità generale dello stato, che contempla la irripetibilità delle somme percepite in buona fede dai pubblici impiegati, non può essere applicata in via analogica a fattispecie diverse, quali la percezione indebita di una prestazione previdenziale (nella specie, indennità premio di servizio dovuta dall'i.N.A.D.e.L. ai dipendenti di enti locali), trattandosi di disciplina del tutto eccezionale, in quanto derogatoria di quella generale dettata dall'art. 2033 cod. civ. per l'indebito oggettivo, e pertanto insuscettibile di applicazione al di fuori dei presupposti oggettivi e soggettivi da essa previsti. (V 1241/87, mass n 450761; (V 122/86, mass n 443772; (V 672/85, mass n 438876; (V 4688/82, mass n 422627; (V 4688/82, mass n 422629).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)