Sez. L, Sentenza n. 672 del 01/02/1985 (Rv. 438876 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - RENDITA - LIQUIDAZIONE - ERRORI - CORRESPONSIONE DI UNA SOMMA MAGGIORE DI QUELLA DOVUTA - RIPETIZIONE DELL'INDEBITO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - RENDITA - LIQUIDAZIONE - ERRORI - CORRESPONSIONE DI UNA SOMMA MAGGIORE DI QUELLA DOVUTA - RIPETIZIONE DELL'INDEBITO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Quando per errori in Sede di liquidazione di rendita da malattia professionale sia corrisposta all'avente diritto una somma maggiore di quella dovuta, l'Inail può legittimamente chiedere il rimborso dell'eccedenza a norma dell'art. 2033 cod. civ. giacché né il disposto dell'art. 80 R.d. 28 agosto 1924 n. 1422 - il quale statuisce che le rettifiche di errori compiuti dall'INPS nella fase originaria di assegnazione della pensione non hanno effetto sui pagamenti già effettuati se tali errori non dipendono da dolo dell'interessato - né la normativa sulla contabilità generale dello stato, che contempla l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede dai suoi dipendenti, possono trovare applicazione in via analogica dal momento che rappresentano una disciplina del tutto eccezionale - in quanto derogatoria di quella generale dettata dal cit. Art. 2033 cod. civ. per l'indebito oggettivo - e pertanto insuscettibile di applicabilità al di fuori dei presupposti oggettivi e soggettivi da essa previsti. (V 5611/82, mass n 423372; (V 2545/81, mass n 413320; (V 22/80, mass n 403385).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)