Sez. L, Sentenza n. 4688 del 19/08/1982 (Rv. 422627 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - COLLOCAMENTO DELL'IMPIEGATO NEI RUOLI SPECIALI TRANSITORI O NEI RUOLI ORGANICI - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA - RIMBORSO DA PARTE DELL'INPS DI CONTRIBUTI EX ART. 9, ULTIMO COMMA, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 262 DEL 1948 - ESCLUSIONE - ESTENSIONE AL CASO DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - COLLOCAMENTO DELL'IMPIEGATO NEI RUOLI SPECIALI TRANSITORI O NEI RUOLI ORGANICI - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA - RIMBORSO DA PARTE DELL'INPS DI CONTRIBUTI EX ART. 9, ULTIMO COMMA, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 262 DEL 1948 - ESCLUSIONE - ESTENSIONE AL CASO DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 20, comma secondo, della legge 5 giugno 1951 n. 376 (recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948 n. 262, sull'istituzione di ruoli speciali transitori nelle amministrazioni dello stato) - il quale stabilisce che l'INPS non è tenuto al rimborso di contributi previsto (nel caso di Esercizio del riscatto) dall'ultimo comma dell'art. 9 del citato decreto quando, alla data del collocamento dell'impiegato nei ruoli speciali transitori o nei ruoli organici, abbia già provveduto alla liquidazione della pensione di vecchiaia (che resta quindi definitivamente acquisita) - è norma che, per il suo carattere eccezionale, è suscettibile d'interpretazione estensiva ma non analogica e, conseguentemente, non è applicabile al caso in cui la pensione liquidata anteriormente alla collocazione nei ruoli sia non già di vecchiaia ma di Invalidità. (V 2606/78, mass n 391961; (V 1294/74, mass n 369364).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, Decreto Legge 07/04/1948 num. 262 art. 9, Legge 05/06/1951 num. 376 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)