Sez. 1, Sentenza n. 2336 del 07/06/1977 (Rv. 386047 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - DISCIPLINA EX ART 2947, TERZO COMMA, COD CIV - COINCIDENZA PIENA FRA ILLECITO PENALE ED ILLECITO CIVILE - NECESSITA - INCAUTA NEGOZIAZIONE DI TITOLI DI CREDITO PROVENIENTI DA FURTO AGGRAVATO E RICETTAZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESCRIZIONE - RIFERIMENTO ALLA CONTRAVVENZIONE DI INCAUTO ACQUISTO - TERMINE BREVE - RIFERIMENTO AGLI ALTRI REATI AUTONOMI E DISTINTI - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - DISCIPLINA EX ART 2947, TERZO COMMA, COD CIV - COINCIDENZA PIENA FRA ILLECITO PENALE ED ILLECITO CIVILE - NECESSITA - INCAUTA NEGOZIAZIONE DI TITOLI DI CREDITO PROVENIENTI DA FURTO AGGRAVATO E RICETTAZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESCRIZIONE - RIFERIMENTO ALLA CONTRAVVENZIONE DI INCAUTO ACQUISTO - TERMINE BREVE - RIFERIMENTO AGLI ALTRI REATI AUTONOMI E DISTINTI - ESCLUSIONE.*
L'art 2947 terzo comma cod civ, il quale dispone che, se il fatto illecito e considerato dalla legge come reato, e per il reato e prevista una prescrizione piu lunga della prescrizione quinquennale o biennale stabilita per il diritto al risarcimento del danno, la prima trova applicazione anche per l'Azione civile, postula la piena coincidenza fra illecito penale ed illecito civile. Pertanto, il diritto al risarcimento del danno nei confronti di una banca, per avere questa incautamente negoziato titoli di credito (nella specie, buoni del tesoro) provenienti da furto aggravato e ricettazione, si prescrive con il decorso di cinque anni da detta colposa negoziazione, ai sensi dell'art 2947 primo comma cod civ, atteso che il termine prescrizionale per la contravvenzione di incauto acquisto e inferiore a quello stabilito dal codice civile, mentre non puo operare la piu ampia prescrizione decennale degli indicati reati di furto e ricettazione, trattandosi di fatti illeciti autonomi e distinti, ancorche connessi, rispetto a quello posto a fondamento dell'Azione civile. (V 2918/75, mass n 376973; (V 1261/72, mass n 357767).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)