Sez. 1, Sentenza n. 629 del 29/01/1986 Cc. (dep. 29/04/1986) Rv. 172540 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - NATURA INDIZIARIA - ESTREMI DI SOSPETTI E PRESUNZIONI FONDATI SU ELEMENTI OBIETTIVI E SU FATTI SPECIFICI ED ACCERTATI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - NATURA INDIZIARIA - ESTREMI DI SOSPETTI E PRESUNZIONI FONDATI SU ELEMENTI OBIETTIVI E SU FATTI SPECIFICI ED ACCERTATI.*
La pericolosità per l'applicazione delle misure di prevenzione considerata dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 è quella sociale in senso lato, in relazione non soltanto alla semplice immoralità non costituente reato, ma anche alla presunta vita delittuosa di una persona, nei confronti della quale non si raggiunga una prova sicura di reità per un delitto. Ne consegue che tale pericolosità non è necessariamente collegata ad una affermazione di colpevolezza per un reato, ma va ricavata dall'esame dell'intera personalità del soggetto e da situazioni che giustificano sospetti e presunzioni, purché gli uni e le altre appaiano fondati su elementi obiettivi e su fatti specifici ed accertati quali la compagnia di pregiudicati, l'omertà, la Mancanza di stabile lavoro, il tenore di vita e le denunce per delitto anche colposi. (V mass n 154566; (V mass n 165609).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)