Sez. 1, Sentenza n. 1274 del 27/02/1979 (Rv. 397515 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI NEI CONFRONTI DELL'INPS - SANZIONE CIVILE - NATURA - CREDITO PER LE SANZIONI CIVILI PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DURANTE LA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE IN PREDEDUZIONE AL PASSIVO DEL SUCCESSIVO FALLIMENTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI NEI CONFRONTI DELL'INPS - SANZIONE CIVILE - NATURA - CREDITO PER LE SANZIONI CIVILI PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DURANTE LA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE IN PREDEDUZIONE AL PASSIVO DEL SUCCESSIVO FALLIMENTO.*
La sanzione civile, che, in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi obbligatori, l'INPS ha il potere di applicare ai sensi dell'art 111 del RDL 4 ottobre 1935, n 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n 1155, come prestazione risarcitoria alternativa rispetto a quella degli interessi moratori, si configura come obbligazione accessoria, che sorge automaticamente per effetto dell'inadempimento o del ritardato adempimento della obbligazione principale e che segue la sorte giuridica di questa ultima. Ne consegue che, alla stessa stregua del credito per i contributi assicurativi obbligatori non pagati dall'imprenditore per il periodo in cui e stato sottoposto alla procedura di amministrazione controllata, anche l'accessorio credito per le sanzioni civili deve essere ammesso in prededuzione al passivo del successivo fallimento consecutivo. (Conf 1086/78, mass n 390451).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)