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Sez. 1, Sentenza n. 496 del 26/01/1982 (Rv. 418192 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - CONTRIBUTI PER IL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - CREDITO DELL'INPS - MOMENTO RILEVANTE - OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO - CONSEGUENZE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE - CREDITO PER LA SOMMA EVASA E PER LA SOMMA AGGIUNTIVA - AMMISSIONE IN PREDEDUZIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418192-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - CONTRIBUTI PER IL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - CREDITO DELL'INPS - MOMENTO RILEVANTE - OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO - CONSEGUENZE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE - CREDITO PER LA SOMMA EVASA E PER LA SOMMA AGGIUNTIVA - AMMISSIONE IN PREDEDUZIONE.*

Il credito dell'INPS per i contributi di cui all'art. 9 legge 5 novembre 1968 n. 1115 sorge al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e, nel caso di omesso o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto - ai sensi degli artt. 82 d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, 111 R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, 23 legge 4 aprile 1952 n. 218 - al pagamento di una somma aggiuntiva pari a quella dei contributi evasi. Pertanto, qualora questo credito sia sorto prima della dichiarazione di fallimento, per essere stato il rapporto di lavoro risolto prima di tale dichiarazione, lo stesso deve essere ammesso con prededuzione non solo per la parte relativa ai contributi evasi, ma anche per quanto attiene alla somma aggiuntiva, atteso il carattere accessorio di quest'ultima e la sua nascita in un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento. (V 1274/79, mass n 397515; (V 1109/79, mass n 397317; (V 1086/78, mass n 390451).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)