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Sez. L, Sentenza n. 624 del 02/02/1982 (Rv. 418387 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - FORMA DI IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - FUNZIONE DEL GIUDICE ADITO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1982-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418387-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - FORMA DI IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - FUNZIONE DEL GIUDICE ADITO - OGGETTO.*

In materia di assicurazioni sociali, l'Azione giudiziaria non costituisce una Forma di impugnazione del provvedimento amministrativo bensì l'espressione del potere del lavoratore di ottenere quella tutela diretta che la legge gli accorda, con la conseguenza che il giudice non è chiamato a verificare la legittimità o meno dell'atto amministrativo di diniego, per applicarlo o disapplicarlo, bensì ad accertare la fondatezza o meno della pretesa nei confronti dell'ente assicuratore ed a pronunziare nel merito. (V 1900/72, mass n 358972).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)