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Sez. L, Sentenza n. 2386 del 11/04/1985 (Rv. 440242 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - REVOCA PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL PENSIONATO ALLA VISITA MEDICA DI CONTROLLO - COMPITO DEL GIUDICE ADITO - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DELLA REVOCA - INSUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI FISICHE - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1985-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440242-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - REVOCA PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL PENSIONATO ALLA VISITA MEDICA DI CONTROLLO - COMPITO DEL GIUDICE ADITO - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DELLA REVOCA - INSUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI FISICHE - OBBLIGATORIETÀ.*

L'Azione giudiziaria in materia di assicurazioni sociali non costituisce una Forma di impugnazione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di rigetto della richiesta dell'assicurato diretta a conseguire la prestazione previdenziale ovvero di revoca di una precedente attribuzione, bensì rappresenta la trasposizione in Sede processuale della tutela che la legge accorda all'assicurato, con la conseguenza che il giudice è chiamato non a verificare la legittimità, o meno, del provvedimento amministrativo, bensì ad accertare in modo autonomo la fondatezza della pretesa dell'assicurato. Pertanto, ove l'i.N.P.S. revochi la pensione d'Invalidità al pensionato che non si sia presentato per sottoporsi a visita medica di controllo della permanenza delle condizioni per il godimento della pensione predetta, il giudice - adito dal pensionato - non può limitarsi a sindacare la legittimità, o meno, della revoca come effetto della semplice mancata presentazione del pensionato alla visita medica, ma deve scendere nel merito per verificare se le condizioni fisiche del pensionato siano migliorate oppure se vi sia un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo. (V 624/82, mass n 418387; (V 32/81, mass n 410419).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)