Sez. 3, Ordinanza n. 33219 del 18/12/2024 (Rv. 673343-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Comunicazione telematica dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale ex art. 380 bis-1 c.p.c. - Mancata consegna per indirizzo P.E.C. non valido - Imputabilità al legale destinatario - Conseguenze - Invio dell’avviso da parte della cancelleria alla parte personalmente - Correttezza dell’adempimento - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
In caso di mancata comunicazione telematica, da parte della cancelleria, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ex art. 380 bis-1 c.p.c. a causa di invalido indirizzo p.e.c. del difensore (e, quindi, per causa imputabile al destinatario), è rituale la comunicazione effettuata all'indirizzo p.e.c. della parte, analogamente alle ipotesi in cui viene meno la difesa (ad esempio, per decesso del difensore), trattandosi di modalità più garantista di quella, pur corretta, della comunicazione in cancelleria ai sensi dell'art. 366 c.p.c. (nalla formulazione "ratione temporis" vigente).
Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)