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Sez. 1, Sentenza n. 8754 del 15/04/2011 (Rv. 618023 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Sopravvenuta diminuzione dei redditi dell'obbligato - Rilevanza - Condizioni - Idoneità ad alterare l'equilibrio economico complessivo tra le parti determinato al momento della pronuncia di divorzio - Necessità - Fattispecie relativa a collocamento in pensione del coniuge già obbligato al pagamento dell'assegno divorzile.
Stato
decisa il 2011-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618023-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

In tema di revisione dell'assegno di divorzio, la sopravvenuta diminuzione dei redditi da occupazione lavorativa dell'obbligato (nella specie collocato in pensione con decremento del cespite monetario di circa la metà rispetto allo stipendio ed incremento patrimoniale di mera quota "pro indiviso" al 50 per cento di due terreni agricoli aventi modesta redditualità), è suscettibile di assumere rilievo, quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell'assegno, ai sensi dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti ed in quanto risulti oggettivamente idonea ad alterare l'equilibrio già determinato al momento della pronuncia di divorzio.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)