Sez. 1, Sentenza n. 5378 del 11/03/2006 (Rv. 590888 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Revisione - Richiesta - Ammissibilità - Giustificati motivi - Necessità - Sopravvenuta diminuzione dei redditi da lavoro dell'obbligato - Rilevanza - Condizioni - Idoneità ad alterare l'equilibrio economico tra le parti determinato al momento della pronuncia di divorzio - Dipendenza del mutamento da scelta dell'obbligato in ordine all'oggetto ed alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa - Irrilevanza - Fattispecie in tema di opzione per il lavoro a tempo parziale in luogo di quello a tempo pieno.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In tema di revisione dell'assegno di divorzio, la sopravvenuta diminuzione dei redditi da lavoro dell'obbligato è suscettibile di assumere rilievo, quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell'assegno, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970 - nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti ed in quanto risulti oggettivamente idonea ad alterare l'equilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio - anche se dipendente da una libera scelta dello stesso obbligato riguardo all'oggetto ed alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa, quale, nella specie, quella di svolgere tale attività a tempo parziale, anziché a tempo pieno.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)