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Sez. 2, Sentenza n. 1365 del 09/09/1970 (Rv. 347096 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - POSSIBILITA DI GUARIGIONE MEDIANTE CURE MEDICO CHIRURGICHE - PERMANENZA DELL'INVALIDITA - EFFETTI - SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347096-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - POSSIBILITA DI GUARIGIONE MEDIANTE CURE MEDICO CHIRURGICHE - PERMANENZA DELL'INVALIDITA - EFFETTI - SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE - LIMITI.*

In tema di previdenza e assistenza obbligatoria la mera possibilita di eliminazione di una malattia attraverso un intervento chirurgico, che comporti una situazione di pericolo per il paziente, non puo essere di per se considerata come causa di esclusione dell'estremo della permanenza della malattia stessa. La possibilita di eliminazione della causa invalidante puo spiegare influenza, a norma degli artt 81 e 82 del RDL 4 ottobre 1935, n 1827, solo ai fini della sospensione della liquidazione o del pagamento della pensione, sempre che l'istituto assicuratore offra le prestazioni di ricovero e di cure previste nei predetti articoli e l'assicurato opponga un rifiuto. Tuttavia la facolta concessa all' istituto trova un preciso limite nel precetto dell'art 32, secondo comma, della Costituzione, in base al quale l'atto operatorio non puo essere offerto ogni qualvolta possa rivelarsi dannoso e pericoloso, anche potenzialmente, per il soggetto. (V 3050-68, mass n 335914 2901-66, mass n 325491 1513-63).*

Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 81, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 82, Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)