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Sez. U, Sentenza n. 5492 del 06/06/1994 (Rv. 486905 - 01)

Giuoco e scommessa - In genere (case da gioco) | Proventi dell'attività di una casa da gioco - Entrate tributarie del Comune - Configurabilità - Condizione - Danno patrimoniale subito dal Comune per irragionevole transazione conclusa con un giocatore, inadempiente per aver versato assegni bancari non onorati - Responsabilità contabile degli addetti alla gestione della casa da gioco - Insussistenza - Azione di responsabilità - Devoluzione all'A.G.O..
Stato
decisa il 1994-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486905-01

Giuoco e scommessa - In genere (case da gioco)

La gestione di una casa da gioco - sia quando il Comune la eserciti direttamente, sia quando la affidi a terzi in forza di convenzione - rappresenta normalmente attività d'impresa e richiede un'apposita organizzazione di mezzi e di personale distinta dalla struttura pubblica dell'ente locale; i proventi di tale attività, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 19 D.L. n. 318 del 1986 (conv. con legge n. 488 del 1986), rappresentano "entrate tributarie" dell'ente locale solo quando, con la periodicità stabilita, vengono versati a questo quale risultato netto della gestione. Appartiene, pertanto, alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, quale giudice della comune responsabilità da fatto illecito - non già a quella della Corte dei Conti -, l'azione di responsabilità per danno patrimoniale che si assuma causato al Comune dalla società di gestione del Casinò di Sanremo - per avere i dirigenti ed amministratori di questa concluso una irragionevole transazione con un giocatore, il quale aveva versato, in corrispettivo dei gettoni acquistati, assegni bancari non onorati, e per avere il Sindaco omesso iniziative idonee ad impedire la transazione -, in quanto la contrattazione degli indicati assegni, non rappresentanti "entrate" suscettibili di versamento nelle casse comunali, ha ad oggetto denaro dell'impresa di gestione (quindi, non ancora "pubblico") e, così esplicandosi nell'ambito di un'attività strettamente imprenditoriale, non implica responsabilità contabile degli addetti alla gestione della casa da gioco, né responsabilità degli amministratori per omesso controllo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. Legge 22/12/1927 num. 2448 CORTE COST., Legge 27/12/1928 num. 3125 CORTE COST., Regio Decr. Legge 16/07/1936 num. 1404 CORTE COST., Legge 14/01/1937 num. 62 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/1986 num. 318 art. 19, Legge 09/08/1986 num. 488 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)