diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 19167 del 29/09/2005 (Rv. 584288 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE | Azione di risarcimento del danno subito da entrambi - Legittimazione del singolo coniuge - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584288-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE

Nella comunione legale tra coniugi, l'agire disgiunto dei medesimi per gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione è comprensivo della facoltà di agire in giudizio a tutela del bene comune (nella specie, proponendo azione giudiziale a tutela del diritto comune al risarcimento del danno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)