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Sez. 3, Sentenza n. 14678 del 02/10/2003 (Rv. 567295 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI | Danno patrimoniale - Lucro cessante per soggetto invalido permanente e privo di reddito -Danno futuro - Configurabilità- Criteri di valutazione del giudice di merito - Attività lavorativa familiare - Presunzione di prosecuzione da parte del figlio - Vizio logico - giuridico di motivazione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567295-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI

Il danno patrimoniale da lucro cessante, per un soggetto privo di reddito e a cui siano residuati postumi permanenti in conseguenza di un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva, e con equo apprezzamento del caso concreto. Pertanto se occorre valutare il lucro cessante di un minore menomato permanentemente e non sia possibile prevedere la sua futura attività lavorativa in base agli studi compiuti o alle sue inclinazioni, rapportati alla posizione economico - sociale della famiglia, non sussiste nessun vizio logico - giuridico della motivazione del giudice di merito che per valutare il reddito futuro di detto minore adotti come parametro di riferimento quello di uno dei genitori, presumendo che il figlio eserciterà la medesima professione del genitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)