Sez. L, Sentenza n. 7931 del 09/06/2000 (Rv. 537480 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Qualifica di collaboratore fisso - Requisiti - Responsabilità di un servizio - Presupposti - Accertamento della ricorrenza in fatto del requisito - Attività del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
In relazione ai requisiti prescritti dall'art. 2 del contratto collettivo di lavoro giornalistico (reso efficace "erga omnes" dal d.P.R. n. 153 del 1961) per la configurabilità della qualifica di collaboratore fisso, la "responsabilità di un servizio" deve essere intesa come l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d'informazione, onde deve ritenersi collaboratore fisso colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la "copertura" di detta area informativa, rientrante nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra; l'accertamento di fatto in ordine alla ricorrenza del suddetto requisito è rimesso al giudice di merito ed è insuscettibile di censure in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)