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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15234 del 18/06/2013 (Rv. 627113 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Disciplina dell'immigrazione - Ricongiungimento familiare - Diniego - Paese d'origine - Mancata previsione di un termine per denunciare la nascita - Legittimità del diniego - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627113-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Poiché lo stato di figlio, a norma dell'art. 33 della legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del diritto internazionale privato, è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, alla quale è demandato di regolare presupposti ed effetti del relativo accertamento, in tema di disciplina dell'immigrazione non può essere rigettata la richiesta dei genitori del visto di ingresso per il ricongiungimento familiare con il loro figlio, per il solo fatto che l'ordinamento del Paese di origine (nella specie, il Ghana) non preveda un termine per denunciare la nascita, situazione che non viola, inoltre, il limite dell'ordine pubblico ex art. 16 della legge citata, dato che anche l'ordinamento italiano prevede la dichiarazione di nascita tardiva.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 16, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 33, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 31, Decreto Legisl. 25/06/1998 num. 286 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)