Sez. 1, Sentenza n. 367 del 14/01/2003 (Rv. 562164 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE | Stato di figlio - Determinazione - Presupposti ed effetti dell'accertamento - Disciplina - Legge nazionale del figlio al momento della nascita - Certificazione dell'autorità estera - Valore probatorio - Atto pubblico - Esclusione.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE
Lo stato di figlio, a norma dell'art. 33 della legge 31 maggio 1995, n.218, è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, legge cui è demandato di regolare presupposti ed effetti del relativo accertamento. Ciò comporta che tale status dipenda dai provvedimenti accertativi e dalle statuizioni giurisdizionali dello Stato estero di nascita, con divieto al giudice italiano di sovrapporre a quegli accertamenti fonti di informazione estranee o nazionali, ma non implica che la certificazione straniera sia assistita dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ., perché in tal caso si attribuirebbe ai funzionari dell'autorità straniera ben più che il potere di attestazione efficace in Italia ex art. 33 della legge n. 218 del 1995, e cioè la veste di pubblico ufficiale, con riguardo alle dichiarazioni rese in scritture di loro formazione ed agli effetti del procedimento di cui agli artt. 221 e segg. cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 33, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)