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Sez. 1, Sentenza n. 15580 del 07/07/2006 (Rv. 593106 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - RAPPORTI E VERBALI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE PUBBLICHE AUTORITÀ | Accertamenti eseguiti da autorità straniere - Piena prova - Esclusione - Valore indiziario - Configurabilità - Valutazione di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593106-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - RAPPORTI E VERBALI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE PUBBLICHE AUTORITÀ

Gli accertamenti compiuti dalle autorità straniere non possono avere quella fede privilegiata che l'ordinamento riconosce, ex art. 2700 cod.civ., all'accertamento di fatti materiali che il pubblico ufficiale italiano attesta di avere personalmente percepito o constatato, ma possono costituire un indizio atto ad integrare il fondamento della decisione in concorso con altre risultanze istruttorie; la relativa valutazione di rilevanza è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione ove congruamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, di rigetto di un'opposizione a sanzione amministrativa per importazione in Italia di agrumi provenienti da paesi extracomunitari in violazione del d.lgs. n. 536 del 1992, fondata anche sulle attestazioni delle autorità francesi, rese previe indagini presso la ditta francese di import-export, relative alla provenienza extracomunitaria degli agrumi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)