Sez. 1, Sentenza n. 2902 del 07/09/1968 (Rv. 335643 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AZIONE - CONDIZIONE DELL'AZIONE - LEGITIMATIO AD CAUSAM - NOZIONE - CONTESTAZIONE IN SEDE GIUDIZIARIA DELLA QUALITA DI SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA DI CONSUMO - QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ESCLUSIONE*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AZIONE - CONDIZIONE DELL'AZIONE - LEGITIMATIO AD CAUSAM - NOZIONE - CONTESTAZIONE IN SEDE GIUDIZIARIA DELLA QUALITA DI SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA DI CONSUMO - QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ESCLUSIONE*
La legitimatio ad causam e la titolarita del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o di subire un giudizio, tendente ad una sentenza dichiarativa costitutiva o di condanna, su un rapporto giuridico di diritto sostanziale, dedotto ad oggetto di controversia, indipendentemente dalla sussistenza e titolarita effettiva, attiva o passiva, del rapporto stesso. Devono, pertanto, ritenersi questioni di legittimazione ad causam soltanto quelle attinenti alla sussistenza di tale potere o dovere, e non anche quelle relative alla reale titolarita del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio ovvero alla reale sussistenza di diritti o di obblighi che da questo traggono titolo. Conseguentemente, non costituisce questione di legittimazione passiva quella dedotta da chi, chiamato a pagare l'imposta di consumo sui materiali impiegati in una determinata costruzione, neghi di dovere il tributo sul rilievo che altri abbia provveduto alla costruzione in tal modo, infatti, si afferma soltanto la propria estraneita al rapporto giuridico d'imposta dedotto in giudizio e, correlativamente, la carenza di una sua titolarita in ordine agli obblighi da questo originati. (V. N. 925-68, mass. N. 332275 n. 2578-67, mass. N. 329937).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)