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Sez. 5, Sentenza n. 8764 del 04/04/2008 (Rv. 602635 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Iscrizione in catasto dell'immobile e indicazione del valore da parte del contribuente - Atto concernente più immobili - Mancata attribuzione del valore catastale ad alcuni di essi - Potere di rettifica ex art.34, comma 5, d.lgs. n. 346 del 1990 - Insussistenza.
Stato
decisa il 2008-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602635-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, il limite al potere di accertamento dell'ufficio del registro in ordine agli atti concernenti immobili stabilito dall'art 34, comma 5, del d.lgs.31 ottobre 1990, n. 346, presuppone che l'immobile oggetto dell'atto da registrare sia dotato di rendita catastale e che il contribuente abbia indicato il valore attribuito al bene. Ne consegue che detta norma non può trovare applicazione quando, avendo l'atto da registrare ad oggetto più immobili, ad alcuni di essi non sia stata attribuita la rendita catastale e nell'atto il contribuente abbia dichiarato un valore complessivo per tutti i beni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)