Sez. 5, Sentenza n. 1309 del 26/01/2015 (Rv. 634021 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Valutazione automatica del valore - Atto concernente più immobili - Mancanza di attribuzione del valore catastale di alcuni di essi - Applicabilità dell'art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema d'imposta di registro, l'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, laddove prevede l'applicazione del criterio di valutazione automatica degli immobili, precludendo il potere di accertamento dell'ufficio del registro in ordine agli atti che li riguardano, presuppone che il cespite oggetto dell'atto da registrare sia dotato di rendita catastale e che il contribuente abbia indicato il valore attribuito al bene, così da permettere il rapporto tra valore automatico e catastale. Ne consegue che detta norma non può trovare applicazione quando, avendo ad oggetto l'atto da registrare più immobili, in esso il contribuente abbia dichiarato un valore complessivo per tutti i beni, alcuni dei quali sprovvisti di rendita catastale.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)