Sez. 5, Sentenza n. 3927 del 18/03/2002 (Rv. 553112 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Esclusione del potere di rettifica ex art. 52 d.P.R. n. 131 del 1986 - Presupposti - Iscrizione in catasto dell'immobile e indicazione del valore da parte del contribuente - Atto concernente più immobili - Mancanza di attribuzione del valore catastale al alcuni di essi - Applicabilità del predetto art. 52 - Esclusione - Originaria ricomprensione degli immobili in un fondo unitariamente dotato di propria rendita catastale, poi frazionato - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI
In tema di imposta di registro l'art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove stabilisce un limite al potere di accertamento dell'ufficio del registro in ordine agli atti concernenti immobili, ha come presupposti applicativi il fatto che l'immobile oggetto dell'atto da registrare sia dotato di rendita catastale ed il fatto che il contribuente abbia indicato il valore attribuito al bene. Ne consegue che detta norma non può trovare applicazione quando, avendo ad oggetto l'atto da registrare più immobili, ad alcuni di essi non sia stata attribuita la rendita catastale e nell'atto il contribuente abbia dichiarato un valore complessivo per tutti i beni, senza che assuma alcuna rilevanza la circostanza della originaria ricomprensione degli immobili in un fondo unitariamente dotato di una propria rendita catastale, ed in seguito ristrutturato e materialmente frazionato in beni distinti ed autonomi fra loro.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)