Sez. U, Sentenza n. 10183 del 03/05/2006 (Rv. 588867 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Trasferimento al giudice ordinario delle controversie del pubblico impiego privatizzato - Disciplina transitoria - Interpretazione - Discrimine temporale del 30 giugno 1998 - Avveramento dei fatti materiali e delle circostanze posti a base della pretesa avanzata - Rilevanza - Controversia promossa da ex pubblico dipendente della Gestione commissariale delle Ferrovie del sud - est, collocato a riposo successivamente al 30 giugno 1998, concernente la misura di indennità di buonuscita e t.f.r. già erogati.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Il rapporto di lavoro degli addetti ad una ferrovia in concessione, a seguito della revoca della concessione ed al suo affidamento ad una gestione governativa, integra un rapporto di pubblico impiego in quanto di nuovo riferibile allo Stato e non ad un'impresa distinta dalla sua organizzazione pubblicistica. Di conseguenza il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è regolato dall'art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998 (ed oggi dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001) che esclude dal trasferimento al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di impiego anteriore al 30 giugno 1998. Tale discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria va riferito al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. Pertanto, relativamente a controversia circa il diritto di un ex dipendente della Gestione commissariale delle Ferrovie del sud-est - cessato dal servizio in data successiva al 30 giugno 1998 e il cui rapporto di lavoro, nel periodo anteriore alla data del 30 giugno 1998, aveva, a seguito della revoca della concessione e del suo affidamento ad una gestione governativa, natura pubblicistica, - alla erogazione della indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto in misura superiore a quella percepita, il dato storico che determina l'insorgere della controversia è individuabile non già nel momento della maturazione del diritto agli emolumenti in questione, ma nel momento della erogazione degli stessi in misura ridotta, necessariamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, costituente la condizione di esigibilità di detti emolumenti, e, conseguentemente, la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. A tal fine non rileva che l'indennità di anzianità e il T.F.R. debbano essere accantonati dal datore di lavoro nel corso del rapporto, ove sia controverso non l'ammontare dei singoli accantonamenti, ma l'importo della somma finale spettante ed esigibile solo alla cessazione del rapporto medesimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)