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Sez. U, Sentenza n. 26096 del 13/12/2007 (Rv. 600834 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Trasferimento al giudice ordinario delle controversie del pubblico impiego privatizzato - Discrimine temporale del 30 giugno 1998 - Controversia di "ex" dipendente della Gestione commissariale delle Ferrovie del Sud - Est, collocato a riposo successivamente al 30 giugno 1998, concernente la misura del t.f.r. già liquidato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600834-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Il rapporto di lavoro degli addetti ad una ferrovia in concessione, a seguito della revoca della concessione ed al suo affidamento ad una gestione governativa, integra un rapporto di pubblico impiego in quanto di nuovo riferibile allo Stato e non ad un'impresa distinta dalla sua organizzazione pubblicistica, con la conseguenza che il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è regolato dall'art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998 (ed oggi dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001). Sicché, relativamente a controversia circa il diritto di un "ex" dipendente della Gestione commissariale delle Ferrovie del Sud-Est - cessato dal servizio in data successiva al 30 giugno 1998, ossia successivamente al trasferimento di tutte le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni alla giurisdizione del giudice ordinario - alla erogazione del trattamento di fine rapporto (in misura superiore a quella percepita), deve essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il diritto al t.f.r. nasce al momento della cessazione del rapporto lavorativo, anche nel caso (come quello dei dipendenti addetti alle Ferrovie del Sud-Est) in cui vi sia stato un mutamento del datore di lavoro nel corso dell'unitario rapporto, proseguito senza soluzione di continuità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)