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Sez. U, Sentenza n. 12863 del 16/06/2005 (Rv. 583837 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Trasferimento al giudice ordinario delle controversie del pubblico impiego privatizzato - Disciplina transitoria - Espressioni utilizzate - Atecnicità - Interpretazione - Discrimine temporale del 30 giugno 1998 - Avveramento dei fatti materiali e delle circostanze posti a base della pretesa avanzata - Rilevanza - Controversia promossa da ex pubblico dipendente della Gestione commissariale delle Ferrovie del sud - Est, collocato a riposo successivamente al 30 giugno 1998, concernente la misura di indennità di buonuscita e t.f.r. già erogati.
Stato
decisa il 2005-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583837-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

L'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall'art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 (oggi, art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001), nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, non opera in modo indiscriminato ed immediato, rimanendo escluse dal trasferimento quelle controversie che, sebbene introdotte successivamente alla entrata in vigore del predetto d.lgs. n. 80, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di impiego anteriore al 30 giugno 1998, come espressamente stabilito dall'art. 45, comma 17, dello stesso decreto (ed oggi dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001). Poiché, peraltro, tale disposizione adotta una locuzione volutamente generica e atecnica, facendo riferimento a "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", risulta inadeguata un'interpretazione della stessa che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della contestazione, dovendo invece, porsi l'accento sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. Pertanto, relativamente a controversia circa il diritto di un ex dipendente della Gestione commissariale delle Ferrovie del sud-est - cessato dal servizio in data successiva al 30 giugno 1998 e il cui rapporto di lavoro, nel periodo anteriore alla data del 30 giugno 1998, aveva, a seguito della revoca della concessione e del suo affidamento ad una gestione governativa, natura pubblicistica, in quanto di nuovo riferibile allo Stato - alla erogazione della indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto in misura superiore a quella percepita, il dato storico che determina l'insorgere della controversia è individuabile non già nel momento della maturazione del diritto agli emolumenti in questione, ma nel momento della erogazione degli stessi in misura ridotta, necessariamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, costituente la condizione di esigibilità di detti emolumenti, e, conseguentemente, la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)