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Sez. 2, Sentenza n. 3727 del 12/11/1968 (Rv. 337066 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AMMINISTRATORE - IN GENERE - CESSAZIONE DALLA CARICA - CONTINUAZIONE DELL'ESERCIZIO DEI POTERI - TERMINE FINALE.*
Stato
decisa il 1968-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337066-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AMMINISTRATORE - IN GENERE - CESSAZIONE DALLA CARICA - CONTINUAZIONE DELL'ESERCIZIO DEI POTERI - TERMINE FINALE.*

Nei condomini di edifici, l'amministratore, anche se cessato dalla carica per scadenza del termine stabilito dall'art. 1129 cod.civ., continua ad esercitare i suoi poteri, compresa la rappresentanza in giudizio, fino a quando non sia sostituito da altro amministratore. (Conf. 2293-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)