Sez. U, Sentenza n. 760 del 12/11/1999 (Rv. 531035 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA | Indennità integrativa o sostitutiva della retribuzione per i dipendenti di imprese di spedizione internazionale ecc. sospesi o licenziati (D.L. n. 199/1993) - Questioni di giurisdizione - Principi relativi alla cassa integrazione guadagni - Inapplicabilità - Discrezionalità del Ministro del lavoro e dell'INPS - Insussistenza - Azioni per il conseguimento dell'indennità - Giurisdizione ordinaria.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA
Con riferimento all'indennità prevista dal D.L. n. 199 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 393 del 1993, a favore di lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali assoggettati a sospensione dal lavoro e riduzione di orario oppure a licenziamento (rispettivamente, artt. 1 e 2 del cit. decreto legge) in conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito comunitario, non sono applicabili i criteri di qualificazione delle posizioni soggettive dei lavoratori e dei datori di lavoro come diritti soggettivi o interessi legittimi elaborati con riferimento alla disciplina del trattamento di cassa integrazione, perché l'ipotesi normativa in esame non è assimilabile all'integrazione salariale ordinaria o straordinaria, come si evince sia dalla previsione dell'art. 2 del D.L. n. 199/1993 della inapplicabilità delle disposizioni del medesimo decreto in caso di imprese rientranti nella disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e mobilità di cui alla legge n. 223/1991, sia dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 15, tredicesimo comma, del D.L. n. 299 del 1994 (convertito con modificazioni nella legge n. 93 del 1993), escludente l'applicabilità delle regole procedurali ex art. 1 della legge n. 223/1991. E, poiché la disciplina relativa alla indennità in questione non consente di configurare un potere discrezionale del Ministero del lavoro o dell'INPS in merito alla sua erogazione, la posizione soggettiva del lavoratore licenziato rispetto all'erogazione dell'indennità è qualificabile come diritto soggettivo, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario per le relative controversie.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/06/1993 num. 199, Legge 09/08/1993 num. 293, Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 5 com. 13 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)