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Sez. 2, Sentenza n. 1012 del 08/02/1996 (Rv. 495778 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Liquidazione di spese e compensi - Capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo - Competenza funzionale alla liquidazione - Configurabilità -.
Stato
decisa il 1996-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495778-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

La competenza dell'ufficio giudiziario adito per il processo, fissata dagli artt. 28 e 29 legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione delle spese e dei compensi in materia civile dell'avvocato e del procuratore nei confronti del proprio cliente, ha carattere funzionale, sicché su di essa non può avere effetto la connessione di cause. Detta competenza, al di fuori dell'ipotesi di onorari relativi a più cause svolte nelle due fasi di merito (nella quale la competenza a liquidarli è del giudice di secondo grado) si identifica nella persona del Capo dell'ufficio, Presidente del collegio se l'organo è collegiale ovvero - se giudice è unico - il Conciliatore o il Pretore titolare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 104, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)