Sez. 2, Sentenza n. 993 del 27/01/1995 (Rv. 490043 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Liquidazione delle spese e dei compensi in materia civile dell'avvocato o del procuratore nei confronti del cliente - Competenza funzionale del capo dell'ufficio giudiziario adito - Inderogabilità - Sostituzioni del capo dell'ufficio - Norme applicabili.
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE
la competenza del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo - fissata dagli art. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione delle spese e dei compensi, in materia civile, dell'avvocato o del procuratore nei confronti del proprio cliente - ha natura inderogabile e si riferisce alla persona del capo dell'ufficio (presidente del collegio, se l'organo è collegiale, ovvero, se giudice unico, giudice conciliatore o pretore titolare), sicché esclude la competenza degli altri magistrati in sottordine. Eventuali sostituzioni del capo dell'ufficio nella trattazione di tali cause sono consentite esclusivamente in applicazione delle norme che disciplinano le sostituzioni e le supplenze (art. 39, 99 e 101 e ss. legge 13 giugno 1942 n. 794) e non già in virtù di provvedimenti di delega e di designazione.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 39, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 99, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)