Sez. U, Sentenza n. 182 del 23/03/1999 (Rv. 524454 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Competenza - Del capo dell'ufficio giudiziario - Carattere funzionale ed inderogabile - Conseguenze - Pretura del lavoro - Liquidazione degli onorari - Competenza del Pretore dirigente - Sussistenza - Competenza del singolo pretore - Esclusione - Pretore del lavoro adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo - Conseguente competenza funzionale ed inderogabile - Liquidazione degli onorari - Legittimità - Procedimento applicabile - Rito ordinario del lavoro - Necessità - Rito speciale ex legge 794/42 - Applicabilità - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
La competenza "del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo" sancita dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione delle spese e dei compensi dell'avvocato o procuratore nei confronti del proprio cliente ha natura funzionale e inderogabile con riferimento non solo all'ufficio, ma anche alla persona del titolare di questo (presidente del collegio, se l'organo è collegiale, magistrato a capo dell'ufficio, se questo è costituito come tale), senza che assuma rilievo, in contrario, la eventuale divisione dell'ufficio (nella specie, di pretura) in sezioni, in quanto siffatta suddivisione, anche per le sezioni del lavoro istituite presso le preture dopo la riforma introdotta con la legge 11 agosto 1973 n. 533, risponde ad esigenze meramente organizzative, con la conseguenza che, ove la suindicata liquidazione inerisca ad una causa di lavoro, la competenza ex artt. 28 e 29 citati spetta non al singolo pretore (ovvero al dirigente della sezione lavoro), ma al pretore dirigente. Tale principio non trova, peraltro, applicazione nella ipotesi in cui il pretore del lavoro sia stato adito in sede ordinaria per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 cod. proc. civ. (nonché in sede di successiva opposizione), risultando, in tal caso, la sua competenza del pari funzionale ed inderogabile, e, pertanto, non suscettibile di declinatoria, salva la necessità, per il giudicante, di procedere, in tal caso, in via ordinaria con il rito del lavoro (e non già, come nella specie, secondo il rito di cui alla citata legge 794/42).
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)