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Sez. 3, Ordinanza n. 15845 del 12/03/2015 Cc. (dep. 16/04/2015) Rv. 263352 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI | Reati finanziari - Sottrazione al pagamento dell'accisa sui carburanti - Trasporto di oli minerali con modalità atipiche o in quantità superiori ai limiti di legge - Reato - Sussistenza - Mancata conoscenza della legge italiana da parte di operatore in Stato membro dell'Unione europea - Incidenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263352-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI

In tema di sottrazione al pagamento dell'accisa sui carburanti, integra il reato previsto dall'art. 40, comma primo, lett. b), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, il trasporto mediante taniche posizionate all'interno di un veicolo di una quantità di carburante superiore a dieci litri; nè ricorrono gli estremi dell'ignoranza inevitabile ex art. 5 cod. pen. quando l'agente, operante come autotrasportatore in uno Stato membro dell'Unione Europea (nella fattispecie, Romania) abbia male interpretato la disposizione della legge italiana che avrebbe comunque dovuto conoscere, in quanto prevista dall'art. 34, comma quarto, direttiva 2008/118/CE, al cui rispetto il paese di provenienza è chiamato ad uniformarsi (conf. 15846 del 2015, non mass.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 10, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 11, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 40 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)