diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 881 del 03/02/1999 (Rv. 522862 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Sentenza del giudice di pace secondo equità- Limiti di rilevanza del vizio - Inesistenza o apparenza di essa, ovvero impedimento all' identificazione della "ratio decidendi" o alla qualificazione giuridica del rapporto, determinato da insanabile contrasto tra affermazioni inconciliabili o da perplessità della motivazione - Ambito coincidente con quello delle sentenze del conciliatore secondo equità (art. 113 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente la legge 374/1991).
Stato
decisa il 1999-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522862-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il vizio di motivazione della sentenza del giudice di pace secondo equità, rilevante per il ricorso per Cassazione, è circoscritto, come per le sentenze del giudice conciliatore nella vigenza dell' art. 113 cod. proc. civ., anteriormente alla legge 21 novembre 1991 n. 374, all'inesistenza, o all' apparenza di essa, ovvero al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da precludere la identificazione della "ratio decidendi", o infine alla perplessità della medesima, sì che sia impossibile individuare la qualificazione giuridica data al rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)