Sez. 2, Sentenza n. 1610 del 04/02/2003 (Rv. 560240 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Sentenza del giudice di pace secondo equità - Ricorribilità in Cassazione per vizi di motivazione - Ambito - Limiti di rilevanza - Inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazione - Censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione - Deducibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Il giudice di pace, nel pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ., è tenuto al rispetto delle sole norme costituzionali e di quelle comunitarie, oltre alle norme regolatrici del processo, la cui violazione è sempre denunciabile. Al di fuori di tali limiti, il giudizio equitativo del giudice di pace è insindacabile, salva l'applicabilità degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 360, n. 4, cod. proc. civ., nei casi di inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazione, in quanto la valutazione equitativa deve pur sempre essere sorretta da ragioni in termini tali da consentire di seguire il processo logico adottato per pervenire ad essa. Il vizio di motivazione, pertanto, rileva solo quando sia configurabile l'inesistenza della motivazione o una motivazione apparente o in contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, sì da precludere l'identificazione della ratio decidendi, ovvero ancora una motivazione perplessa dalla quale non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione, sicché non sono quindi deducibili nei confronti delle sentenze pronunciate secondo equità le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)