Sez. 3, Sentenza n. 4033 del 21/04/1998 (Rv. 514666 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Giudice di pace - Pronuncia secondo equità (cod. proc. civ. art. 113 secondo comma) - Motivazione - Contenuto.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
Nelle sentenze del giudice di pace pronunciate per ragioni di valore secondo equità (art. 113 comma secondo cod. proc. civ.), il vizio di motivazione rileva solo quando sia configurabile l'inesistenza della motivazione ovvero una motivazione apparente o in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tali da precludere l'identificazione della "ratio decidendi", ovvero ancora una motivazione perplessa sulla cui base sia possibile stabilire la giustificazione del rapporto posto a base della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 132
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)