Sez. 2, Sentenza n. 43059 del 16/10/2003 Cc. (dep. 11/11/2003) Rv. 227203 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE | Forme previste dall'art. 583 cod. proc. pen. - Applicabilità al riesame delle misure cautelari reali - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE
In tema di riesame delle misure cautelari reali, la previsione di cui all'art. 583 cod. proc. pen., che consente di proporre la richiesta anche con telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata, non è applicabile nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali dal momento che il primo comma dell'art. 324 cod. proc. pen. dispone che la richiesta è presentata nella cancelleria del tribunale competente con rinvio alle forme di cui all'art. 582 e non anche a quelle dell'art. 583 stesso codice, ed inoltre solo l'art. 309 cod. proc. pen., come novellato dalla legge 8 agosto 1995 n. 332, fa espresso richiamo all'art. 583 cod. proc. pen., sicché solo al riesame delle misure cautelari personali può ritenersi applicabile la disciplina delle forme di spedizione della impugnazione prevista dalla norma richiamata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)