diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 3132 del 04/11/1998 Cc. (dep. 19/12/1998) Rv. 212360 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE | Invio a mezzo posta - Termine di cessazione di efficacia della misura - Decorrenza - Data di spedizione della raccomandata - Esclusione - Data in cui la raccomandata perviene alla cancelleria del giudice competente - Legittimità.
Stato
decisa il 1998-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212360-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE

In tema di riesame delle misure cautelari, ove l'istante si avvalga della facoltà prevista dall'art. 583 cod. proc. pen. di trasmettere la richiesta a mezzo posta, il termine di cessazione dell'efficacia della misura stabilito dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. decorre non dalla data di spedizione della raccomandata ma -anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale 1-22 giugno 1998, n. 232- dalla data in cui la raccomandata perviene alla cancelleria del giudice competente per il riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)