Sez. 1, Sentenza n. 12486 del 16/02/2007 Cc. (dep. 26/03/2007) Rv. 236365 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE | Forme previste dall'art. 583 cod.proc.pen. - Applicabilità al riesame delle misure cautelari - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE
In tema di riesame delle misure cautelari, l'art. 309, comma quarto, cod. proc. pen., nel richiamare gli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., esclude espressamente la possibilità di presentare l'impugnazione a mezzo posta, richiedendo invece l'invio a mezzo di raccomandata con autenticazione della sottoscrizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)