Sez. 3, Sentenza n. 1433 del 15/05/1971 (Rv. 351714 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - CONCORSO DI COLPA DELL'ASSICURATO - DIRITTO DELL'ASSICURATORE ALLA RIPETIZIONE DELLA SOMMA CORRISPOSTA - RIDUZIONE PROPORZIONALE - ESCLUSIONE - SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE - LIMITI.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - CONCORSO DI COLPA DELL'ASSICURATO - DIRITTO DELL'ASSICURATORE ALLA RIPETIZIONE DELLA SOMMA CORRISPOSTA - RIDUZIONE PROPORZIONALE - ESCLUSIONE - SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE - LIMITI.*
Nel caso di concorso di colpa dell'assicurato danneggiato nella produzione dell'evento lesivo, il diritto di surrogazione dell'assicuratore che abbia corrisposto l'indennita integrale nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile non e limitato alla quota di indennita proporzionata all'entita della partecipazione colposa dello assicurato. Tuttavia, l'intera indennita corrisposta e ripetibile dall'assicuratore soltanto entro il limite della somma effettivamente dovuta dall'autore del danno a titolo di risarcimento, perche non puo essere in alcun modo consentito (per il principio che l'avente causa non puo pretendere diritti maggiori e diversi da quelli che competono al dante causa) che l'istituto assicuratore possa vantare una pretesa maggiore di quella del danneggiato, il cui diritto fa valere nei confronti dei terzi responsabili. (V 1109'69, mass n 339638' 789'68, mass n 332061).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)