Sez. 3, Sentenza n. 789 del 09/03/1968 (Rv. 332061 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA GIURIDICA - CONCORSO COLPOSO DELL'ASSICURATO- DIRITTO DELL'ASSICURATORE ALLA RIPETIZIONE DELLA SOMMA EROGATA- RIDUZIONE PROPORZIONALE - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA GIURIDICA - CONCORSO COLPOSO DELL'ASSICURATO- DIRITTO DELL'ASSICURATORE ALLA RIPETIZIONE DELLA SOMMA EROGATA- RIDUZIONE PROPORZIONALE - ESCLUSIONE.*
La surrogazione legale dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile dell'evento dannoso, limitatamente all'ammontare dell'indennita di Assicurazione corrisposta, importa una peculiare Forma di successione a titolo particolare, tra assicurato (dante causa) e assicuratore (avente causa). Conseguentemente, l'assicuratore ha diritto di ripetere dal terzo, autore del danno, l'intera indennita erogata a favore dell'assicurato, con l'unico limite derivante dal principio che l'avente causa non puo vantare diritti maggiori o diversi, da quelli che competono al dante causa. Qualora, pertanto, alla produzione dell'evento dannoso abbia concorso il fatto colposo dell'assicurato danneggiato, il diritto dell'assicuratore, che abbia corrisposto l'integrale indennita alla ripetizione di quanto erogato, non e soggetto a liquidazione proporzionale al grado di colpa del terzo responsabile del danno, perche la surrogazione dell'assicuratore determina, ope legis, la sua sostituzione integrale nei diritti dell'assicurato Ond'e che nei limiti della somma dovuta al l'assicurato dal terzo, autore del danno, l'assicuratore ha diritto di ripetere da quest'ultimo il pagamento sino a concorrenza dell'indennita corrisposta all'assicurato. L'intera indennita e, quindi, ripetibile verso il terzo responsabile nei limiti di quanto e da costui dovuto all'assicurato (o ai suoi eredi) a titolo di danni, senza alcuna riduzione in riferimento alla percentuale di colpa nella produzione dell'evento a questo attribuito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)