Sez. 3, Sentenza n. 1109 del 04/04/1969 (Rv. 339638 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA GIURIDICA - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - LIQUIDAZIONE PREVENTIVA DEL DANNO RISARCIBILE - NECESSITA - CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO - SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE - LIMITI.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA GIURIDICA - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - LIQUIDAZIONE PREVENTIVA DEL DANNO RISARCIBILE - NECESSITA - CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO - SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE - LIMITI.*
La surrogazione dell'assicuratore, che ha pagato l'indennita, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, da luogo ad una ipotesi di successione a titolo particolare nelle ragioni di credito del danneggiato - assicurato. Ne consegue che, non potendo i diritti trasferiti all'assicuratore essere maggiori o diversi da quelli che l'assicurato aveva, la Determinazione del credito di quest'ultimo per risarcimento (e, quindi, la liquidazione del danno risarcibile) deve logicamente precedere l'attribuzione all'assicuratore di quanto spettantegli in virtu della surrogazione. A maggior ragione, la previa liquidazione del danno risarcibile risulta necessaria, qualora l'assicurato danneggiato abbia chiesto che, soddisfatte le ragioni dell'assicuratore, il residuo della somma dovuta dal terzo responsabile a titolo di risarcimento venga pagato a lui. In ipotesi di concorso di colpa del danneggiato, la surrogazione dell'assicuratore opera, sempre fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennita pagata, sulla somma liquidata a risarcimento dell'intero danno subito dall'assicurato-danneggiato, previa detrazione della percentuale corrispondente all'incidenza del concorso di colpa di questo. (V.3554-68 massima n.336741 789-68 massima n.332061 2642-67, massima n.330038).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)