Sez. L, Sentenza n. 6024 del 15/03/2011 (Rv. 616290 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE | Accordo economico collettivo del 9 giugno 1988 - Attività dell'agente - Facoltà di riscuotere per la ditta - Diritto alla provvigione - Esclusione - Conseguenze.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE
In tema di disciplina del rapporto di agenzia ed in base alla previsione dell'art. 3, terzo e quarto comma, del Rapporto Economico Collettivo del 9 giugno 1988, l'agente non ha facoltà di riscuotere per la ditta, salvo diverso accordo scritto, e l'obbligo di stabilire specifico compenso non sussiste per il caso in cui svolga la sola attività di recupero degli insoluti. Ne consegue che, ove l'attività di incasso svolta dall'agente riguardi soltanto i crediti non onorati alla scadenza, nulla è dovuto all'agente medesimo a titolo di incasso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)