Sez. L, Sentenza n. 21079 del 16/09/2013 (Rv. 628082 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE | Facoltà dell'agente di riscuotere i crediti del preponente - Insussistenza - Limiti - Conseguenze - Successiva stipulazione dell'attività di esazione - Remunerazione relativa - Obbligatorietà.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE
In tema di rapporto di agenzia, poiché lo svolgimento da parte dell'agente di attività di incasso, per conto del preponente, dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, quando la facoltà e l'obbligo di riscuotere i crediti del preponente siano intervenuti nel corso del rapporto di agenzia, deve ritenersi che l'attività di esazione costituisca prestazione accessoria e ulteriore rispetto all'originario contratto, e richieda una sua propria remunerazione, in base alla generale normativa sul lavoro autonomo e, specificamente, all'art. 2225 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1744, Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 2225
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)