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Sez. L, Sentenza n. 6077 del 05/07/1997 (Rv. 505762 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE | Attività di incasso per conto del preponente - Carattere facoltativo - Diritto al relativo compenso - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505762-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE

Posto che lo svolgimento da parte dell'agente di attività di incasso per conto del preponente dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, correttamente viene escluso il diritto ad un compenso per la suddetta attività quando manchi una pattuizione negoziale per l'attribuzione di un incarico di riscossione, in relazione alla clausola dell'art. 6 dell'accordo economico collettivo 19 dicembre 1979 per gli agenti e rappresentanti di commercio di aziende industriali che prevede - secondo l'interpretazione compiuta dal giudice di merito, immune da censure - tale compenso solo quando sussista un obbligo particolare ed ulteriore dell'agente, e non un'attività meramente facoltativa di riscossione che il medesimo può svolgere nel proprio interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1744, Contr. Coll. 19/12/1979

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)