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Sez. 3, Sentenza n. 7248 del 13/06/1992 (Rv. 477714 - 01)

Esecuzione forzata - Assegnazione - Effetti - Assegnazione di crediti | Nell'espropriazione presso terzi - Ordinanza relativa emessa in presenza della dichiarazione positiva del terzo - Portata - Provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di revoca di detta ordinanza - Valore ricognitivo della natura di quest'ultima - Natura decisoria - Esclusione - Impugnazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477714-01

Esecuzione forzata - Assegnazione - Effetti - Assegnazione di crediti

Nell'espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione del credito emessa in presenza della dichiarazione positiva del terzo rappresenta l'atto giurisdizionale conclusivo del procedimento, determinando il trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, e di conseguenza non è reclamabile al giudice dell'esecuzione né revocabile da questo, restando soggetta soltanto all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.. Ne consegue che il provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di revoca assume valore solo ricognitivo della natura dellà ordinanza di assegnazione ed è privo di contenuto decisorio, incidendo su situazioni diversamente tutelabili, onde non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)