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Sez. 3, Sentenza n. 1568 del 20/02/1997 (Rv. 502577 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Ordinanza di assegnazione del credito pignorato - Vizi inficianti la dichiarazione di terzo - Impugnabilità con l'opposizione agli atti esecutivi.
Stato
decisa il 1997-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502577-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, costituente l'atto finale dell'espropriazione presso terzi, può essere impugnata, anche per quanto attiene ai vizi che inficiano la dichiarazione del terzo, soltanto con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)