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Sez. L, Sentenza n. 13155 del 25/11/1999 (Rv. 531503 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Liquidazione della pensione - Procedimento amministrativo - Caratteri - Revocabilità della domanda presentata dall'assicurato per ottenere la prestazione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531503-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, la domanda presentata dall'assicurato per ottenere la prestazione costituisce atto d'impulso di un procedimento amministrativo, il quale consta di una sequenza di atti meramente ricognitivi di un diritto già attribuito dall'ordinamento in presenza dei requisiti prescritti, con la funzione di rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa, e che si conclude, a norma dell'art. 78 del R.D.L. 28 agosto 1924 n. 1422, con la comunicazione dell'atto che ne stabilisce la misura e provvede all'assegnazione. Ne segue che l'assicurato ha facoltà di ritirare la domanda, provocando l'arresto del procedimento, fino a quando questo non si è concluso con la comunicazione dell'atto terminale, soltanto in tale momento verificandosi l'effetto, collegato alla "prestazione liquidata", di definitività ed intangibilità del trattamento pensionistico.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)