Sez. L, Sentenza n. 16023 del 17/08/2004 (Rv. 575764 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Pagamento parziale - Sussistenza del riconoscimento - Accertamento - Indagine di fatto - Spettanza al giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Pagamento ratei di prestazioni previdenziali e assistenziali - Riconoscimento dell'intera prestazione - Configurabilità - Condizioni - Esame degli atti formali precedenti l'adempimento - Necessità.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
L'accertamento dell'avvenuto riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, costituisce indagine di fatto riservata al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione, sicché al medesimo giudice è altresì rimesso l'apprezzamento circa la possibilità che un pagamento parziale compiuto da un ente previdenziale in esecuzione di obbligazioni nei confronti dell'assicurato implichi il riconoscimento dell'intera prestazione. In tal caso, peraltro, poiché il legislatore, per fini di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, in conformità alle esigenze garantite dall'art. 97 Cost., ha richiesto che la soddisfazione del creditore dell'amministrazione pubblica si realizzi solo al compimento di una sequela di atti formali, ancorché privi di natura provvedimentale, qualsivoglia indagine relativa a stati soggettivi di scienza o di ignoranza dell'ente debitore circa la consistenza, la qualità e ogni altro tratto identificatore dell'altrui diritto, non può prescindere - se non illegittimamente obliterando il sistema concretamente istituito per la soddisfazione delle esigenze suddette - dall'esame del contenuto di tali atti e precipuamente di quelli aventi specifica funzione dichiarativa degli elementi del rapporto obbligatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 78, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)